Illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità in caso di licenziamento del lavoratore
La Corte costituzionale con la sentenza 194 del 2018, decisa il 26 settembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede il cd. criterio delle tutele crescenti al fine di determinare l’indennità al lavoratore ingiustamente licenziato.
Come noto, il comma 1 dell’art. 3 D. Lgs. n. 23/2015, stabilisce che salvo in cui trattasi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice nel dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento è tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Tale meccanismo di quantificazione dell’indennità risarcitoria non ha tuttavia passato il vaglio di legittimità costituzionale, in quanto il meccanismo di quantificazione rende l’indennità rigida ed uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, tale da farle assumere i connotati di una liquidazione forfetizzata e standardizzata del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato, in spregio dei principi fondamentali ispiratori dei poteri del giudice nonché del principio di uguaglianza.
L’effetto immediato della sentenza della Corte costituzionale è che il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (sei mesi) e massimo (trentasei mesi), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Avv. Elisa Cocchi